Cass. civile, sez. II del 1976 numero 2485 (01/07/1976)


L'interposizione fittizia di persona ha come indispensabile presupposto l'accordo simulatorio fra i tre soggetti che vi partecipano (contraente apparente, contraente effettivo e controparte): occorre, perciò, che l'altro contraente, non soltanto sia informato dell'intesa raggiunta tra interponente ed interposto, ma dia ad essa la propria consapevole adesione, sicchè il negozio si conclude con la costituzione di un vincolo contrattuale dal quale il prestanome resta nella sostanza escluso. L'intesa trilaterale può anche non realizzarsi contestualmente, potendo l'accordo simulatorio realizzarsi per formazione progressiva, nel senso che l'altro contraente si inserisca successivamente nell'accordo già concluso a due, aderendovi ed accettando tutti gli effetti e le conseguenze dell'interposizione fittizia, ma, contestuale o successivo che sia, tale accordo deve essere provato nei modi prescritti dalla legge e pertanto, qualora esso riguardi un trasferimento immobiliare, deve risultare da atto scritto.

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