Cass. civile, sez. II del 1976 numero 2209 (14/06/1976)


Le concrete modalità di godimento della cosa comune, desumibili dagli artt 1102, 1120, 1139, 1121 Cod. civ., assurgono a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attività con le quali uno dei compossessori comproprietari unilateralmente introduca una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri.

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