Cass. civile, sez. II del 1975 numero 2693 (09/07/1975)


La divisione ereditaria o lo scioglimento di qualsiasi altra comunione comporta il compimento di tre distinte operazioni: a) predisposizione di un progetto da parte del giudice istruttore, mediante la formazione di tante porzioni quanti sono i condividenti in proporzione delle loro quote (art. 789 cod. proc. civ., 726 cpv cod. civ.); b) dichiarazione di esecutivita del progetto a seguito di accettazione degli interessati o di risoluzione delle eventuali contestazioni (art. 789 cod. proc. civ.); c) attuazione del progetto mediante attribuzione o sorteggio delle porzioni, secondo se siano diseguali o eguali. Compiuta con la sentenza la seconda delle dette operazioni senza che alcuno degli interessati proponga impugnazione, non può poi essere accolta la pretesa, avanzata da un condividente, di una attribuzione delle porzioni in maniera tale che ne risulterebbe sostanzialmente alterato il progetto dichiarato esecutivo. (Nella specie, il giudice del merito aveva respinto la pretesa di un condividente che gli fossero attribuite non una sola ma due delle quote eguali di cui al progetto approvato, sostenendo essergli stata donata una quota da altro comproprietario. La corte ha confermato la decisione impugnata, enunciando il principio di cui sopra).

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