Cass. civile, sez. II del 1969 numero 2633 (16/07/1969)


Il donatario dispensato dalla collazione, qualora esperisca l'azione di riduzione, ha l'onere di imputare la donazione nella propria quota di legittima, a meno che non sia stato espressamente dispensato anche dall'imputazione stessa (imputaione ex se). L'interpretazione del giudice di merito, escludente che la formula contenuta in un atto dispositivo comporti necessariamente la dispensa dall'imputaione ex se, è incensurabile in cassazione ove la motivazione addotta in sentenza sia congrua ed immune da vizi logici o errori di diritto. (Nella specie si escludeva che valesse come dispensa dall'imputaione ex se la clausola generica di dispensa dalla collazione e dalla imputazione contenuta in un atto di donazione di un immobile e dei mobili in esso contenuti).

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