Cass. civile, sez. II del 1969 numero 1988 (06/06/1969)


Il fondamento dell'istituto della collazione sta nella presunzione che il de cuius,nell'ipotesi in cui abbia fatto in vita donazione ad alcuni dei propri discendenti, o eventualmente a tutti, non abbia con ciò inteso alterare (salva espressa dispensa) il trattamento loro spettante a seguito dell'apertura della successione. E l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e diviene operante con l'accettazione dell'eredità, con la conseguenza che i beni donati concorrono alla formazione della massa ereditaria, che deve dividersi fra i coeredi discendenti legittimi. In proposito non ha rilevanza l'assenza di un relictum ereditario da dividere ben potendo una comunione derivare dalla collazione delle donazioni.

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