Cass. civile, sez. II del 1963 numero 3192 (19/12/1963)


La legge notarile ha carattere complementare rispetto al cod civ e le sue prescrizioni relative ai testamenti, in contrasto con le norme dettate da quel codice, non possono trovare applicazione. sussiste un tale contrasto tra l'art 597 cod civ (che commina, tra l'altro, la nullita` delle disposizioni testamentarie a favore di testimoni intervenuti al testamento) e gli artt 50 (che fissa i requisiti dei testimoni che intervengono all'atto del notaio, requisiti tra i quali e indicata la mancanza di un loro interesse all'atto medesimo) e 58 n 4 (che commina la nullita` dell'intero atto se non sono state osservate alcune disposizioni, tra le quali quella dell'art 50) della legge notarile 16 febbraio 1913 n 89, considerando queste ultime due norme in relazione all'art 60 della stessa legge, che estende l'applicazione delle precedenti disposizioni ai testamenti, in quanto, pero, non si tratti di disposizioni contrarie a quelle contenute nel cod civ, in quello di procedura civile o in qualunque altra legge dello stato, ma completino le stesse. in materia di testamenti pubblici deve, pertanto, ritenersi l'applicabilita` dell'art 597 cod civ, e la prevalenza della norma codificata (che dispone la nullita` della disposizione a favore del testimone) su quella piu` rigorosa dettata dalla legge notarile (che prevede la nullita` dell'intero atto di ultima volonta` al quale il testimone abbia interesse). conseguentemente, nel caso di testimone intervenuto al testamento contenente disposizioni a favore di un terzo, pur se sussista un interesse mediato e indiretto del testimone medesimo alla disposizione tale interesse non e idoneo a legittimare la declaratoria di nullita` riservata dalla legge al solo caso in cui la disposizione testamentaria sia a favore diretto e immediato del testimone. (applicazione al caso di testamento pubblico contenente disposizioni a favore di societa` con personalità giuridica e di intervento all'atto, come testimoni, di soci dell'ente onorato e stata esclusa la nullita` oltre che dell'intero testamento, anche delle singole disposizioni a favore della societa`).

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