Cass. civile, sez. II del 1960 numero 2400 (30/08/1960)


Con la concessione, effettuata, a norma della legge sul riordinamento degli usi civici, a privati quotisti ed in attuazione del piano di ripartizione di terre di uso civico, con il pagamento di un annuo canone a favore del direttario, l'originario concedente acquista, su detti terreni, a titolo di enfiteusi l'utile dominio che, per le disposizioni cogenti della legge stessa, è inalienabile, per qualsiasi titolo, fino a che il concessionario quotista non abbia provveduto all'affrancazione dopo l'effettuazione delle migliorie fissate nel piano di ripartizione e nell'atto di concessione. In caso di alienazione illegittima, prima dell'affrancazione, il bene cessa di appartenere e al quotista alienante e al terzo acquirente, ma ritorna nel dominio e nella disponibilità del concedente; onde le successive alienazioni, che avvengano dopo questo momento, hanno per oggetto un bene altrui, con la duplice conseguenza che il vero titolare del bene alienato ha il diritto di far valere i suoi diritti sul bene medesimo, rivendicandolo presso l'acquirente, illegittimo detentore e questo ultimo ha il diritto di proporre, a norma dell'art.1483 cod.civ., l'azione per evizione. In tema di evizione, la possibilità di applicazione dell'art. 1486 cod.civ. (responsabilità limitata del venditore) è collegata all'esistenza del presupposto fondamentale che il compratore abbia evitato, mediante il pagamento di una somma di denaro, l'evizione della cosa; a tal fine non è richiesto che il comportamento del compratore, diretto ad evitare l'evizione, segua immediatamente nel tempo l'evizione stessa. Se tra il momento dell'evizione e il momento in qui questa viene evitata e viene sborsato il denaro relativo, corre un certo intervallo di tempo, questo non può avere importanza al fine predetto, sempre che sussista il presupposto di cui sopra.

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