Cass. civile, sez. I del 2009 numero 3646 (13/02/2009)



L’azione generale di rescissione per lesione prevista dall’art. 1448 c.c. richiede la simultanea presenza di tre requisiti: l’eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l’esistenza di uno stato di bisogno - inteso non come assoluta indigenza, ma come una situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre e costituisca, quindi, il motivo
dell’accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del contraente danneggiato - e, l’aver, infine, il contraente avvantaggiato tratto profitto dall’altrui stato di bisogno di cui era consapevole.

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