Cass. civile, sez. I del 2007 numero 13503 (08/06/2007)


La relazione degli amministratori deve tenere conto dell'esistenza di eventuali fatti sopravvenuti all'ultimo bilancio approvato, idonei a far fondatamente supporre che la situazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento della relazione, sia nel frattempo mutata in modo significativo.La mera deliberazione di aumento del capitale sociale non è idonea a modificare la situazione contabile della società`, sin quando le nuove azioni non siano sottoscritte.In tema di riduzione del capitale sociale per perdite, il termine stabilito dall'art. 2364 c. c. per l'approvazione del bilancio non costituisce criterio adeguato di valutazione del rispetto, da parte degli amministratori, dell'obbligo di agire "senza indugio" a norma dell'art. 2447 c.c..

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