Cass. civile, sez. I del 2005 numero 13169 (18/06/2005)


Ancorché la disposizione di cui all'articolo 2352, ultimo comma, del Cc nella sua formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 6 del 2003, non contenesse alcuna espressa disposizione volta a disciplinare l'esercizio di voto e degli altri diritti amministrativi in caso di sequestro civile o penale di azioni di società, deve ritenersi che nel valore della ricordata norma il sequestro penale preventivo delle quote o delle azioni sociali, in quanto idoneo a impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata e indiretta, privi i soci dei diritti relativi alle quote, sicché la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina o revoca degli amministratori) spettano al custode designato, senza che possa distinguersi tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, dovendosi avere riguardo alla corrispondenza funzionale del voto alle esigenze per le quali il sequestro è disposto.In caso di sequestro preventivo di azioni disposto dal giudice penale e di deliberazioni assunte con il voto favorevole del custode giudiziario, non può essere negata la legittimazione a impugnare tali deliberazioni in capo ai soci, quanto alle azioni volte a fare accertare l'inesistenza o la radicale nullità delle deliberazioni stesse, trattandosi di azioni esperibili da qualunque interessato (a condizione, peraltro, che il socio impugnante dimostri di avervi un interesse concreto e attuale). Diversamente, quanto alle azioni giudiziarie volte a ottenere l'annullamento di una deliberazione assembleare ai sensi degli articoli 2377 e 2378 del Cc detta legittimazione (in capo ai soci) deve essere esclusa non tanto nella difficoltà, per il socio che ha subito i sequestro, di assolvere l'onere dell'adempimento formale del deposito azionario, quanto perché una volta riconosciuto che un tale tipo di sequestro priva il socio della possibilità di partecipare al procedimento decisionale dell'assemblea, è consequenziale affermare che al medesimo custode, e non al socio, compete altresì il diritto di impugnare i deliberati con i quali si conclude il procedimento decisionale. Specie tenuto presente che non pare concepibile che a una medesima azione di società corrispondano diritti scindibili, sul piano del voto in assemblea e su quello dell'impugnazione della deliberazione assembleare, per cui l'uno possa non solo prescindere dall'altro ma addirittura contraddirne il senso.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2005 numero 13169 (18/06/2005)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti