Cass. civile, sez. I del 2004 numero 3613 (24/02/2004)


Nel vigore del Dpr n. 7 del 1976 (applicabile nella specie ratione temporis) i mutui stipulati dagli enti autorizzati all'esercizio del credito fondiario sono destinati ad avere effetto dopo che, avvenuta l'iscrizione ipotecaria ed eseguiti gli ulteriori adempimenti richiesti al mutuatario o al terzo datore di ipoteca, risulti certificata l'inesistenza di altre iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli e la somma mutuata è consegnata al mutuatario, perfezionati gli adempimenti di cui sopra, dietro rilascio di quietanza da redigersi per atto pubblico. Quanto precede, peraltro, non esclude - dovendo trovare applicazione l'articolo 2852 del Cc in alcun modo derogato dalla normativa speciale - che l'ipoteca destinata a garantire l'erogazione della somma mutuata, abbia effetti e prenda grado al momento dell'iniziale iscrizione e non già in quello della successiva annotazione nei registri della quietanza relativa all'erogazione della somma mutuata, annotazione che assolve a una funzione meramente accessoria e servente, rispetto all'iscrizione originaria.

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