Cass. civile, sez. I del 2000 numero 2376 (03/03/2000)


Nelle società di persone (nella specie, società di fatto), il procedimento formale di liquidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla estinzione dell'ente sociale con altre modalità, ed, eventualmente, con l'intervento di un giudice. L'esistenza di un tale accordo non è esclusa da semplici divergenze nella determinazione della entità delle quote, ma solo dal rifiuto - anche implicitamente manifestato - di addivenire alla definizione dei rapporti sociali secondo modalità diverse da quelle proprie del procedimento legale di liquidazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2000 numero 2376 (03/03/2000)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti