Cass. civile, sez. I del 1998 numero 4618 (07/05/1998)


L'istituto dell'avallo è riconducibile, al di là del suo innegabile carattere di astrattezza, ad un determinata "categoria" negoziale (nella specie, la fideiussione), della quale è, pertanto, legittima, "in parte qua", l'applicazione della relativa disciplina normativa, ad eccezione delle disposizioni con l'avallo stesso incompatibili. Deve, in particolare, ritenersi applicabile all'avallo il disposto dell'art. 1949 cod. civ. che, nel richiamare il più generale principio sancito dal precedente art. 1203, n. 3, prevede "la surrogazione del fideiussore che ha pagato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore".

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