Cass. civile, sez. I del 1998 numero 11057 (04/11/1998)


Il conferimento, da parte del fallito, di un mandato "in rem propriam" all' incasso in favore di un terzo, con contestuale facoltà di utilizzare le somme incassate per l' estinzione di un credito (benché non ancora sorto) vantato dal terzo nei confronti del mandante anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni creditorie, producendo effetti sostanzialmente analoghi a quelli della cessione dei crediti, ha, oltre che uno scopo di garanzia, una funzione essenzialmente solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo certo di pagamento in favore del mandatario con riferimento al credito da lui vantato nei confronti del mandante (nella specie, per effetto della concessione di un finanziamento). Ne consegue che l' atto "de quo", integrando gli estremi del mezzo satisfattorio di adempimento diverso dal danaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, è suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell' art. 67, comma primo, n. 2 della Legge Fall. se pattuito nel biennio (cosiddetto "periodo sospetto"), a nulla rilevando che la pattuizione stessa risulti coeva al sorgere del credito vantato dal mandatario.

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