Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2921 (29/03/1996)


Nell' ipotesi di fusione eterogenea, la mancata opposizione dei creditori nei termini stabiliti dall' art. 2503, codice civile, non è sufficiente a determinare la liberazione dei soci illimitatamente responsabili della società incorporata per le obbligazioni sociali anteriori all' iscrizione della delibera di fusione nel registro delle imprese, occorrendo a tal fine che, ai sensi dell' art. 2499, codice civile, a ciascuno dei creditori sia data comunicazione, con raccomandata, di detta delibera e che il creditore stesso dia il proprio consenso o lo neghi espressamente entro trenta giorni .Con riguardo ad un'ipotesi di fusione c.d. eterogenea di società, e tenuto conto della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2503 c.c. (sentenza Corte cost. n. 47 del 20 febbraio 1995), la fusione senza opposizione dei creditori nel termine stabilito dall'articolo citato non è sufficiente a determinare la liberazione del socio accomandatario, illimitatamente responsabile, della società incorporata per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione, occorrendo a tal fine che nei riguardi dei creditori sia attivato il meccanismo previsto dall'art. 2499 c.c., ossia che a ciascuno di essi sia data comunicazione, con raccomandata, di detta delibera e che il creditore sociale medesimo dia il proprio consenso alla deliberazione ovvero lo neghi espressamente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Ove questa manchi, permane, nonostante l'intervenuta fusione eterogenea, la responsabilità per le obbligazioni pregresse del socio illimitatamente responsabile della società di persone incorporata, del quale può essere, pertanto, dichiarato il fallimento (in estensione) in conseguenza del fallimento della società di capitali incorporante.

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