Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2850 (28/03/1996)


Le delibere del Consiglio d'amministrazione di una s.p.a. possono essere impugnate anche dai soci, quando siano direttamente lesive dei loro diritti, in quanto i poteri degli amministratori sono circoscritti al campo della gestione e non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell'impresa sociale, nè possono riguardare la modifica o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall'atto costitutivo, alterandosi altrimenti le basi su cui si è costituita la società.L' art. 2395 c.c. - che, oltre all'azione di responsabilità attribuita alla società ed ai creditori sociali, disciplinate nei precedenti art. 1393 e 2394, contempla un'azione individuale spettante al socio e al terzo, nel caso in cui abbiano risentito un danno diretto per il comportamento doloso o colposo degli amministratori - richiede unicamente che il danno causato dagli amministratori abbia investito in via immediata il patrimonio del socio o del terzo, senza che assuma rilievo che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio delle loro incombenze o al di fuori di esso, nè che il danno sia, o meno, ricollegabile ad un inadempimento della società, nè, infine, che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della società o a vantaggio della stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile, pur affermandone l'infondatezza nel merito, l'azione di annullamento di una delibera del consiglio d'amministrazione di una s.p.a., con la quale, in occasione di aumento di capitale con emissione di nuove azioni, veniva fissato, per l'assegnazione delle azioni rimaste non optate, un prezzo diverso da quello stabilito per l'opzione).

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