Cass. civile, sez. I del 1993 numero 605 (19/01/1993)
Per la configurabilità del contratto di appalto è sufficiente che una parte assuma - verso un corrispettivo in danaro - l'obbligo di compiere un'opera o un servizio, da realizzarsi con una propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, mentre non rientra tra gli elementi essenziali del contratto il trasferimento della proprietà dell'opera dall'appaltatore al committente.