Cass. civile, sez. I del 1991 numero 2426 (07/03/1991)


La XIV disposizione transitoria della Costituzione, la quale, nell'escludere la riconoscibilità dei titoli nobiliari, eccezionalmente attribuisce il diritto alla cognomizzazione dei predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, va interpretata, alla stregua della sentenza n. 101 del 1967 della Corte Costituzionale, nel senso che presupposto di tale diritto è l'avvenuto riconoscimento del titolo anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione e che la relativa tutela giudiziale può essere fatta valere esclusivamente in base alla disciplina privatistica del diritto al nome. Ne consegue che il diritto alla cognomizzazione spetta ex lege soltanto al soggetto per il quale il riconoscimento è avvenuto ed ai suoi discendenti, mentre non può farsi valere da soggetti non compresi in tale categoria ed in particolare dagli ascendenti, in quanto, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. n. 1238 del 1939, il patronimico si trasferisce dal padre al figlio e non viceversa.

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