Cass. civile, sez. I del 1990 numero 6496 (26/06/1990)


Nel sistema della legge n. 1089 del 1939, ai fini della opponibilità ai terzi delle previste prescrizioni limitative della disponibilità delle cose di interesse storico-artistico, la previa notifica e trascrizione del vincolo mentre è necessaria ove esso sia riferito a cose di proprietà di privati (persone fisiche) ovvero agli immobili ("riconosciuti di interesse particolarmente rilevante"), di cui all' art. 2 della legge cit., anche se appartenenti ad enti pubblici (o persone giuridiche), non è prescritta con riguardo alle cose (che "presentano interesse storico-artistico") di cui al precedente art. 1, appartenenti "alle provincie, ai comuni enti ed istituti legalmente riconosciuti". in tale ultima ipotesi (indipendentemente dalla inclusione negli "elenchi descritti" di cui all' art. 4, che non ha carattere costitutivo) il vincolo di disposizione deriva direttamente dalla legge, in relazione alle qualità intrinseche dei beni suddetti (ed alla natura del soggetto proprietario), prescinde da valutazioni discrezionali, ed è altresì oggettivamente riconoscibile ed accertabile, come l' analogo vincolo afferente i beni del patrimonio indisponibile degli indicati enti.

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