Cass. civile, sez. I del 1989 numero 4701 (08/11/1989)


Al fine di verificarsi della cosiddetta occupazione appropriativa od accessione invertita, in favore dell' ente che abbia illegittimamente occupato e destinato il fondo altrui alla realizzazione di opera pubblica, con la conseguenziale estinzione della proprietà del privato ed insorgenza del diritto del medesimo di chiedere il risarcimento del danno, non è sufficiente che detto fondo abbia comunque subito una manipolazione, o venga di fatto impiegato nel soddisfacimento di interessi generali, ma occorre che proprio l' opera effettivamente programmata, e dichiarata di pubblica utilità, pure se non ultimata, sia fisicamente emersa con le caratteristiche previste, sì da evidenziare la incompatibilità con essa dell' autonoma sopravvivenza del suolo inglobato.

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