Cass. civile, sez. I del 1985 numero 2741 (27/04/1985)


L'oggetto di una società di persone può essere individuato, nel relativo atto costitutivo, non soltanto con riferimento ad un'attività economica in atto espletata, od immediatamente intrapresa, ma anche con riguardo alla programmazione di un suo determinato allargamento successivo, con la conseguenza che, ove ciò si verifichi, sia pure su iniziativa personale del singolo socio-amministratore, la nuova attività resta inclusa nell'ambito del suddetto oggetto, anche ai fini della ripartizione delle spese e degli utili con gli altri soci.

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