Cass. civile, sez. I del 1984 numero 1296 (23/02/1984)


Deve essere considerata società di persone, e non società a responsabilità limitata, benché qualificata in quest'ultimo senso in sede di costituzione, la società il cui atto costitutivo preveda a carico dei soci l'obbligo di ulteriori apporti (oltre i conferimenti iniziali) non determinati ex ante, ma determinabili solo in rapporto alle future non prevedibili necessità connesse al conseguimento del fine sociale, nonché l'obbligo di partecipazione alle perdite oltre il limite dei conferimenti in considerazione dell'incompatibilità di dette clausole con i connotati essenziali delle società di capitali. Pertanto, per la proroga della durata di una tale società fissata nell'atto costitutivo, non è sufficiente la maggioranza di cui all'art. 2486 cod. civ., relativo alle società a responsabilità limitata, bensì occorre il consenso di tutti i soci a norma dell'art. 2252 cod. civ., applicabile alle società in nome collettivo in virtù del successivo art. 2293 cod. civ.

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