Cass. civile, sez. I del 1981 numero 1407 (12/03/1981)


L'impegno pattizio di preferire un determinato soggetto nella conclusione di un affare (cosiddetta prelazione convenzionale) implica, in applicazione dei criteri evincibili dalle ipotesi di prelazione legale ed in difetto di diversa regolamentazione negoziale, l'obbligo di comunicare a detto soggetto tutti gli elementi della offerta pervenuta dal terzo, che si rendano necessari per dargli la piena consapevolezza dei termini dell'affare, e, quindi, la possibilità di valutare la convenienza o meno dell'esercizio della prelazione. Detta comunicazione, pertanto, non può limitarsi alla mera enunciazione dell'intenzione di addivenire a quell'affare, ma deve indicare gli elementi del contratto, si da tradursi in una vera e propria proposta contrattuale, ed eventualmente anche il nome del terzo, qualora tale indicazione, in relazione al riscontro di una volontà delle parti che assegni rilevanza all'intuitus personae, si appalesi necessaria per assicurare le indicate esigenze (nella specie, vertevasi in tema di patto di prelazione per il caso di vendita delle azioni, contenuto nello statuto di una società a base familiare).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1981 numero 1407 (12/03/1981)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti