Cass. civile, sez. I del 1980 numero 2508 (17/04/1980)


Il contratto con il quale il proprietario di un' area fabbricabile trasferisce questa ad un costruttore in cambio di parti dell' edificio che l' acquirente si impegna a realizzare sull' area medesima deve qualificarsi come permuta di cosa presente con cosa futura, e produce l' effetto del trasferimento immediato della proprietà dell' area e della costituzione dell' obbligazione dell' acquirente di tenere il comportamento necessario affinché la cosa da consegnare venga in esistenza; evento, questo, sufficiente da solo a determinare l' acquisto della proprietà al permutante dell' area, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà.

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