Cass. civile, sez. I del 1979 numero 1217 (23/02/1979)


L'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, secondo che il creditore, manifestando la sua volontà di volerne profittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario; quando manca, invece, l'adesione del creditore, si parla di accollo semplice, nel qual caso il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato, senza alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.

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