Cass. civile, sez. I del 1976 numero 2609 (09/07/1976)


Poiché la società di persone è configurabile come una pluralità di soggetti i cui patrimoni sono, ciascuno per una parte, gravati da un vincolo derivante dalla loro parziale destinazione al conseguimento di uno scopo comune, i creditori particolari del socio, tra i quali è lo Stato per l'imposta di successione dovuta dall'erede del socio (nella specie subentrato al socio accomandante, ai sensi dell'art. 2322 cod. civ.), non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale nè possono sui relativi beni far valere il privilegio che presidia il loro credito, concorrendo con i creditori della società. Solo quando, esaurita la liquidazione della società, sarà attribuita al socio la quota di liquidazione, i creditori particolari di costui potranno sulla stessa far valere i loro diritti.

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