Cass. civile, sez. I del 1976 numero 1343 (15/04/1976)


La clausola compromissoria, in quanto derogativa della competenza del giudice ordinario in favore dell' arbitro, rientra fra le clausole particolarmente onerose, che, se comprese fra le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, sono, a sensi dell' art. 1341, secondo comma, cod. civ., prive di effetto ove non siano specificamente approvate per iscritto. La norma non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, si che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte fra le parti stesse per la composizione dei loro contrapposti interessi. Ne, per configurare l' ipotesi prevista dalla norma, basta che uno dei contraenti abbia predisposto l' intero contenuto del contratto in modo che l' altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti.

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