Cass. civile, sez. I del 1965 numero 187 (06/02/1965)


Il rendiconto di una società di persone può essere posto a base della valutazione della quota di liquidazione spettante al socio uscente sempre che sia esatto e veritiero. L'esattezza e veridicità del rendiconto di una società personale discende dalla redazione del rendiconto stesso secondo le norme dettate per il bilancio della società per azioni e, in particolare, seguendo il sistema dell'ammortamento previsto per la valutazione degli immobili dall'art. 2425, n. 1, codice civile.

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