Cass. civile, sez. VI del 2012 numero 995 (24/01/2012)



In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, l'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto dei soggetti che, in qualità di eredi, avevano agito in sede di merito, non comporta la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, i quali nel giudizio di impugnazione non assumono la veste di litisconsorti necessari. Invero, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727 c.c., il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757 c.c., il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune.

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