Cass. civile, sez. Unite del 2015 numero 18213 (17/09/2015)




Nell’ipotesi in cui parte locatrice e parte conduttrice convengono, con accordo simulatorio, di stipulare un contratto di locazione indicando, in seno ad esso - destinato alla registrazione - un canone inferiore a quello realmente pattuito e con controdichiarazione scritta (coeva alla stipula), alla cui redazione partecipano tutte e contestualmente, convengono che il canone indicato nel contratto registrato deve essere modificato in aumento, secondo quanto indicato nella controdichiarazione stessa, avendo il locatore manifestato il proprio intento di frodare il fisco, deve ritenersi che tale sostituzione sia nulla, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 431/98, per contrarietà a norma imperativa, lasciando integra la unica convenzione negoziale originaria oggetto di registrazione, dovendosi ritenere che il legislatore, sanzionando di nullità ogni patto volto alla previsione di un maggior canone, abbia inteso in via principale contrastare proprio il fenomeno del cd. mercato sommerso degli affitti, perseguendo incondizionatamente l'emersione del fenomeno delle locazioni cd. “in nero”.

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