Cass. civile, sez. Unite del 2011 numero 3168 (09/02/2011)




Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c. c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario.

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