Cass. civile, sez. Unite del 2008 numero 28654 (03/12/2008)


Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui la demanialità collettiva di un fondo sia fatta valere quale ragione di nullità del contratto con il quale un Comune, agendo "iu-re privatorum", abbia locato a terzi quel suolo, atteso che le questioni circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, nonché quelle relative alla qualità demaniale del suolo, postulano la giurisdizione dei Commissari agli usi civici, prevista dall'art. 29 della l.n. 1766/1927, solo se attengano a controversie aventi ad oggetto detto accertamento fra i soggetti titolari delle rispettive posizioni soggettive e non, invece, quando debbano essere risolte in via meramente incidentale, come nelle controversie tra privati relative al rilascio di beni.

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