Cass. civile, sez. Unite del 2007 numero 17952 (24/08/2007)


La controversia sull'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, stipulato da uno soltanto dei coniugi con riguardo ad immobile oggetto di comunione legale, esige la partecipazione anche dell'altro coniuge, in qualità di contraddittore necessario. Ciò in quanto, pur se costui non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, unico obbligato, tuttavia l'impegno assunto da quest'ultimo e la responsabilità personale del medesimo sono comunque tali da incidere sul patrimonio comune e sul tenore di vita della famiglia, esponendo all'altrui azione esecutiva non solo i beni del promittente ma anche quelli della comunione, essendo, infatti, la pronunzia ex art. 2932 c.c., o l'alternativa pronunzia risarcitoria quanto meno per responsabilità precontrattuale, destinate a incidere anche sul diritto del coniuge comproprietario o contitolare non stipulante e sulla consistenza del patrimonio familiare. Tale necessaria partecipazione del coniuge rimasto estraneo alla stipula del preliminare va affermata anche in applicazione dell'art. 180 c.c. dal quale si evince che l'amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente a ciascuno di essi per gli atti di ordinaria amministrazione ma congiuntamente ad entrambi per quelli di straordinaria amministrazione e per la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento nonchè la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi.

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