Cass. civile, sez. Unite del 2002 numero 9346 (27/06/2002)


In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.Deve escludersi che, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso, sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dal codice civile nei confronti dei precettori.Nel giudizio di responsabilità, la legittimazione passiva è riservata, ai sensi dell'art. 61, comma 2, l. n. 312 del 1980, al Ministero della pubblica istruzione, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad un altro alunno, ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso.Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sè stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.

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