Cass. civile, sez. Unite del 1997 numero 7454 (11/08/1997)


L'insegnante di una scuola statale non può mai essere convenuto nel giudizio civile per il risarcimento del danno causato dall'alunno: nè quando l'alunno abbia causato danni a terzi, nè quando l'alunno abbia causato danni a se stesso. In ambedue i casi, unico soggetto passivamente legittimato è la pubblica amministrazione.Il principio posto dall'art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312 - che (superando la presunzione prevista dall'art. 2048 c.c. e dettando una disciplina speciale rispetto a quella prevista dagli art. 22 e 23 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per gli impiegati dello Stato che abbiano cagionato un danno ingiusto a terzi per dolo o colpa grave) limita la responsabilità del personale scolastico di ogni ordine e grado per il pregiudizio patrimoniale arrecato all'amministrazione in conseguenza del risarcimento dei danni in connessione con comportamenti di alunni sottoposti alla vigilanza dell'autorità scolastica ai soli casi di dolo o colpa grave e che (al comma 2) prevede la "sostituzione" dell'amministrazione nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti - si applica non soltanto all'ipotesi in cui il danno sia stato cagionato a terzi da un alunno soggetto a vigilanza, ma anche nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno medesimo a se stesso.

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