Cass. civile, sez. Unite del 1995 numero 89 (04/01/1995)


Ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., la concreta collaborazione del partecipante all'impresa familiare - istituto la cui costituzione non può essere automatica, senza alcuna volontà degli interessati, ma al contrario, quando non avvenga mediante atto negoziale, deve sempre risultare da fatti concludenti, e cioè da fatti volontari dai quali si possa desumere l'esistenza della fattispecie, ben potendo l'imprenditore rifiutare la partecipazione del familiare all'impresa, opponendosi all'esercizio di attività lavorativa nell'ambito di essa -, se, in mancanza di accordi convenzionali, non può ridursi, nel caso del coniuge, all'adempimento dei doveri istituzionalmente connessi al matrimonio, non viene tuttavia meno qualora attività dallo stesso svolta, sebbene diretta, in via immediata, a soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia, assuma rilievo nella gestione dell'impresa, in quanto funzionale ed essenziale all'attuazione dei fini propri di produzione o di scambio di beni o di servizi. Infatti, se é vero che l'art. 230 bis cod. civ. considera titolo per partecipare a detta impresa la prestazione, in modo continuativo, attività di lavoro nella famiglia, tuttavia, dovendosi tale attività tradurre (in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato) in una quota di partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'azienda, tale quota non può che essere determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto attività del partecipante.

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