Cass. civile, sez. Unite del 1994 numero 6941 (25/07/1994)


Gli impegni che il Comune abbia assunto con le convenzioni dilottizzazione stipulate a norma della legge n.765 del 1967 non privano il Comune medesimo dei suoi poteri pubblicistici in materia di disciplina del territorio, a difesa di esigenze di ordine generale, ivi incluso quello di modificare o di revocare gli strumenti urbanistici in relazione a situazioni sopravvenute, ovvero all'adozione di nuovi criteri di valutazione ritenuti più corrispondenti alle suddette esigenze. Ove tale potere venga esercitato, con l'esclusione o con la limitazione dell'edificabilità dei suoli oggetto della convenzione, le posizioni di diritto soggettivo del privato contraente restano degradate a meri interessi legittimi e la loro tutela è affidata alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, in via di impugnazione degli atti ostativi all'attuazione dei precedenti progetti edificatori; mentre si deve negare la possibilità di adire il giudice ordinario per far valere la responsabilità risarcitoria dell'ente territoriale (non configurabile in relazione alla lesione di interessi legittimi), essendo quest'ultima tutela azionabile solo a seguito dell'annullamento dell'atto amministrativo modificativo dell'originario progetto edificatorio.

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