Cass. civile, sez. Unite del 1981 numero 5823 (05/11/1981)


In tema di dichiarazioni unilaterali recettizie (come l' accettazione ex art. 1326 cod. civ.), a soddisfare il requisito della ricettizietà non è sufficiente che la dichiarazione sia percepita da altri soggetti, bensì occorre che essa sia portata a conoscenza di soggetti determinati, destinatari della medesima, e ciò con modalità ed attività da reputare idonee, in assenza di prescrizione legislativa, quando la dichiarazione sia trasmessa all' indirizzo del destinatario e le modalità ed attività impiegate siano tali da dimostrare la volontà del dichiarante di portare la dichiarazione a conoscenza del destinatario per gli effetti propri che, nei suoi confronti, la stessa è destinata a produrre. Consegue che, in ipotesi di dichiarazione alla quale sia ricollegabile una pluralità di effetti, in relazione ai vari soggetti cui, a fini diversi, viene comunicata e che, quindi, può essere indirizzata a ciascuno di questi soggetti, per stabilire se si sia o meno in presenza di una dichiarazione indirizzata ad un determinato soggetto, non rileva che a taluno di essi la dichiarazione sia inviata con la formula "per conoscenza", ma è necessario accertare se, malgrado la formula usata, il mittente abbia inteso porre in essere una dichiarazione di volontà indirizzata a tutti i destinatari per i diversi effetti che essa è destinata a produrre nei confronti di ciascuno.

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