Cass. civile, sez. II del 2023 numero 28962 (18/10/2023)



Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l’usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all’eredità. Conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ex art. 551 cod.civ., che presuppone l’istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre l’ipotesi di cui all’art. 550, comma 2, cod.civ., prospettandosi pertanto, al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.

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