Cass. civile, sez. II del 2022 numero 26980 (17/09/2022)



È conforme al principio di portata generale, insito nella disposizione di cui all’art. 1379 cod. civ., la convenzione secondo cui l’immobile al piano seminterrato di proprietà esclusiva è destinato a essere occupato dal condominio per lo svolgimento del servizio di portineria, non risultando violata la previsione di accordi che in concreto svuotino le facoltà inerenti al diritto di proprietà per un tempo indefinito.
L’asservimento dell’unità immobiliare all’uso comune dei condomini è materialmente e funzionalmente collegata alla titolarità in capo ai danti causa di beni esclusivi all’interno del condominio. Ne discende che il vincolo di destinazione, essendo volto a beneficiare di un servizio anche le unità immobiliari di proprietà esclusiva degli obbligati, si risolve non già in un azzeramento delle facoltà spettanti ai proprietari, ma in una convenzione che ne disciplina un uso diverso, certo meno intenso rispetto all’uso esclusivo, ma tale da non annullare qualsiasi utilità connessa al suo godimento o utilizzazione.

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