Cass. civile, sez. II del 2021 numero 41124 (21/12/2021)




Il divieto di patto commissorio colpisce con la nullità qualsiasi negozi giuridico idoneo a conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, di fare ottenere al creditore la proprietà di un bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione. La causa di garanzia distingue il patto commissorio vietato rispetto ai negozi aventi funzione solutoria o liquidativa, come la datio in solutum o la cessione dei beni ai creditori. In passato si riteneva illecito il patto commissorio che prevedeva il trasferimento della proprietà sotto condizione sospensiva dell'inadempimento, mentre l'orientamento oramai consolidato reputa nullo il patto commissorio a prescindere dal momento del trasferimento del bene. Si impone piuttosto un'indagine volta ad accertare se la vendita, seppure a effetti immediati, sia diretta a realizzare uno scopo di garanzia. Tale scopo ricorre quando il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisce pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo. In questo caso, lo scopo di garanzia non costituisce mero motivo, ma assurge a causa del contratto. Si chiarisce che, ai fini di tale indagine, sono irrilevanti "sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti".

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2021 numero 41124 (21/12/2021)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti