Cass. civile, sez. II del 2021 numero 15114 (31/05/2021)




La Seconda Sezione ha disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza, per la particolare valenza nomofilattica, della questione concernente la forma del contratto con cui viene risolto, per mutuo consenso, un negozio (nella specie, un contratto preliminare di compravendita immobiliare) avente forma scritta “ad substantiam”.
In particolare, va stabilito se l'art. 1351 cod.civ., il quale stabilisce che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prevede per contratto definitivo, si riferisca alla sola conclusione del contratto e non anche alla sua risoluzione consensuale, alla quale, in quanto non produce alcun effetto di natura reale, ma soltanto l'estinzione delle precedenti obbligazioni personali, è, quindi, applicabile il principio della libertà di forma della manifestazione di volontà.

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