Cass. civile, sez. II del 2020 numero 3852 (17/02/2020)




L'individuazione delle parti comuni ex art. 1117 cod.civ., non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato origine al condominio. La comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117 cod.civ. sorge nel momento in cui più soggetti divengono proprietari esclusivi delle varie unità immobiliari che costituiscono l'edificio, sicché, per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto la situazione condominiale è opponibile ai terzi.

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