Cass. civile, sez. II del 2019 numero 29862 (18/11/2019)




La confisca di una quota di un bene indivisibile, frutto o provento di attività mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 2 ter, comma 5, della l. n. 575 del 1965, applicabile "ratione temporis", non comprime il diritto del terzo comproprietario a ottenerne l'attribuzione, previa corresponsione del conguaglio, potendo il terzo comproprietario ottenere lo scioglimento della comunione, secondo le norme comuni, ove il giudice di merito ne accerti la buona fede, dovendosi, sul presupposto dell'affidamento incolpevole, riconoscere la medesima tutela accordata a chi vanta diritti nei confronti del bene oggetto di confisca. Va esclusa, viceversa, la possibilità di vendita del bene, modalità contemplata dalla normativa successiva, secondo forme pubblicistiche e a cura dell'Agenzia Nazionale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2019 numero 29862 (18/11/2019)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti