Cass. civile, sez. II del 2019 numero 22444 (09/09/2019)




Nel caso in cui vi sia una pluralità di eredi, essi non possono qualificarsi come detentori dei beni ereditari, non essendo ravvisabile un rapporto di natura obbligatoria rispetto ai beni della comunione ereditaria. Ai fini dell'usucapione che sia invocata da uno di loro non è dunque necessaria la prova di un atto di interversione del possesso, bensì la prova del possesso "ad excludendum", vale a dire la dimostrazione dell'avvenuta esclusione degli altri coeredi dal compossesso.

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