Cass. civile, sez. II del 2019 numero 22038 (03/09/2019)




L'art. 720 c.c., non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all'obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. La preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità. In particolare deve considerarsi legittima l’assegnazione del bene al condividente che ha concluso un preliminare per l’acquisto di altre quote. La relativa ’istanza di attribuzione può essere avanzata anche in sede di precisazione delle conclusioni o in grado di appello.

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