Cass. civile, sez. II del 2019 numero 17713 (02/07/2019)




La procura rilasciata all'estero e ricevuta da notaio straniero deve essere tradotta in italiano e legalizzata o, nel caso di adesione alla Convenzione dell'Aja, munita di apostille, salvo contrari accordi internazionali. Il notaio dovrà dunque, in presenza di una procura proveniente dall'estero, verificare che sia un atto valido secondo i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano (art. 60 l. n. 218/95); che sia un atto proveniente da un'autorità competente di uno Stato straniero; che sia munita di legalizzazione o apostille; che sia munita di traduzione fatta anche dallo stesso notaio o da un interprete; che contenga i requisiti minimi di sicurezza giuridica e di accertamento dell'identità del sottoscrittore richiesti per la circolazione in Italia del negozio principale. Con particolare riferimento a quest'ultimo controllo, l'autenticazione della firma avvenuta tramite apostille non esime il pubblico ufficiale estero alla corretta identificazione del soggetto che conferisce la procura. Il diritto straniero non deve può porsi in contrasto con alcuni istituti fondamentali dell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrivente.
La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, ha inserito all'art. 1, l'obbligo della legalizzazione per gli atti pubblici formati in Stati aderenti, e fra essi esplicitamente include gli atti notarili (art. 1, lett. c). Gli artt. 3-5 della stessa Convenzione, al fine della prova della veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto, richiedono, ad opera della competente autorità dello Stato di provenienza, una "apostille", ed inoltre ne completano la collocazione sull'atto medesimo o su un suo prolungamento, da apporre sull'atto stesso o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione. Mancando tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti dall'estero. Pertanto, in presenza di una procura proveniente dall'estero, il notaio deve verificare: - che sia un atto valido secondo i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano (L. n. 218 del 1995, art. 60) e dunque indagare, se occorre, anche la disciplina applicabile nel paese di origine; - che sia un atto proveniente da un'autorità competente di uno Stato straniero; che sia munita di legalizzazione od Apostille, salvo la presenza di convenzioni bilaterali che aboliscono la legalizzazione e l'Apostille; che non sia contraria ai parametri previsti dagli artt. 28 L.N. e 54 R.N. e che abbia in ogni caso, per il principio di congruità con l'atto al quale deve essere allegata, i requisiti minimi di sicurezza giuridica e di accertamento dell'identità del sottoscrittore richiesti per la circolazione in Italia del negozio principale.

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