Cass. civile, sez. II del 2019 numero 16070 (14/06/2019)




I cortili (e, successivamente all'entrata in vigore della l. n. 220 del 2012, le aree destinate a parcheggio) rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, tra le parti comuni dell'edificio e la trasformazione degli stessi in un'area edificabile destinata all'installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse a beneficio soltanto di alcuni condomini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione del loro uso, non ne comporta, sotto il profilo dominicale, una sottrazione al regime della condominialità.
L’acquisto di un appartamento in un edificio comprende anche la quota di comproprietà sui box realizzati nel cortile comune. L’eventuale divergenza tra il numero delle autorimesse disponibili e quello dei partecipanti alla compagine incide, infatti, solo ai fini della regolamentazione dell’uso dei beni.

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