Cass. civile, sez. II del 2018 numero 30446 (23/11/2018)



La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam". Ne segue che non può essere provata la conclusione verbale di detta negoziazione mediante deferimento di giuramento decisorio, inammissibile ai sensi dell'art. 2739 cod.civ. dal momento che anche tale contratto è soggetto al pari requisito della forma scritta ad substantiam.

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