Cass. civile, sez. II del 2018 numero 25668 (15/10/2018)




Nel contratto di prestazione d'opera professionale (qualificabile come tale e non come mandato), il cliente può recedere ad nutum, come previsto a suo favore dall'art. 2237, co. 1 c.c., anche in presenza di un termine finale. L'apposizione del termine, infatti, non esclude automaticamente la facoltà di recesso, piuttosto valendo a garantire il cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti.
La presenza di un termine elimina la facoltà di recesso solo qualora si dimostri che l'intenzione delle parti, con l'apposizione dello stesso, fosse quella di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2018 numero 25668 (15/10/2018)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti